1. La Commissione ha il compito di:
a) promuovere la cultura dei diritti umani e curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità. A tal fine la Commissione, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla sua costituzione pluralista e rappresentativa, provvede ad adottare le iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;
b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero;
c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi tratti
d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali, nonché di accordi bilaterali, che abbiano ad oggetto, in tutto od in parte, materie di competenza della Commissione o che, comunque, possano incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, sia tenuta in adeguata considerazione la protezione e la promozione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale;
e) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali. Le osservazioni della Commissione formano parte integrante dei rapporti ufficiali inviati dall'Italia e la stessa è informata sull'esito della discussione avutasi;
f) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici come i difensori civici cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale
g) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extra-europei, agiscono nei settori della promozione d della protezione dei diritti umani;
h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denunzia di cui all'articolo 3;
i) fissare un termine per la cessazione dei comportamenti di cui alla lettera h), ove la natura della violazione lo consenta;
l) adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
m) denunciare i fatti configurabili come reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni e, se del caso, intervenire a sostegno degli interessati nelle controversie aventi ad oggetto le violazioni lamentate alla lettera h);
n) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
o) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione ed al rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero, che è presentata al Parlamento ed al Governo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed è discussa pubblicamente.